Termini e condizioni generali di utilizzo della piattaforma Yellohu.
Documento master applicabile a tutti i Clienti Yellohu (Consumatori e Professionisti). Le clausole audience-specifiche sono nei contratti di registrazione:
signup_contract_b2c(Cliente Consumatore) esignup_contract_b2b(Cliente Professionista). Per il singolo ordine vedishipping_contract.
1.1 Premesse. Il presente contratto disciplina l'utilizzo del servizio "Yellohu" — marchio commerciale di Intermediabox S.r.l., con sede legale in Via Nino Bixio 13, 44042 Cento (FE), P.IVA e C.F. 02891060341, iscritta presso la Camera di Commercio di Ferrara, di seguito anche "Yellohu" — accessibile dal sito web www.yellohu.it e dalle relative aree riservate (app.yellohu.it).
1.2 Qualifica giuridica di Yellohu. Yellohu opera in qualità di spedizioniere ai sensi dell'art. 1737 del codice civile, assumendo nei confronti del Cliente l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del Cliente medesimo, contratti di trasporto con i vettori abilitati e di compiere le operazioni accessorie alla spedizione (raccolta, etichettatura, documentazione doganale, monitoraggio, eventuali servizi assicurativi integrativi opzionali). Yellohu non è vettore: non esegue direttamente il trasporto fisico delle merci, attività riservata ai vettori selezionati dal Cliente tra quelli convenzionati.
1.3 Definizioni. Ai fini del presente contratto si intende:
1.4 Audience differenziata. Le clausole del presente contratto si applicano a tutti i Clienti. Le clausole specifiche dell'audience B2C (consumer) ovvero B2B (professionista) — riportate ove rilevante con indicazione "Cliente Consumatore" o "Cliente Professionista" — operano in deroga al regime generale e sono integrate dai contratti di registrazione audience-specific (signup_contract_b2c per i Consumatori, signup_contract_b2b per i Professionisti).
2.1 Oggetto. Il presente contratto ha per oggetto il mandato di spedizione ai sensi dell'art. 1737 c.c., con il quale il Cliente conferisce a Yellohu il potere di concludere, in nome proprio e per conto del Cliente medesimo, contratti di trasporto con il Vettore selezionato dal Cliente in checkout, alle condizioni economiche e operative pubblicate sul sito al momento della conferma dell'ordine.
2.2 Diligenza professionale. Nell'esecuzione del mandato Yellohu è tenuta agli obblighi di diligenza professionale propri dello spedizioniere (art. 1740 c.c.), con particolare riferimento alla scelta del Vettore tra quelli abilitati e alla predisposizione corretta delle istruzioni e della documentazione di spedizione.
2.3 Prestazioni Yellohu. In esecuzione del mandato Yellohu eroga in favore del Cliente: (a) la comparazione delle tariffe e dei tempi di transito offerti dai Vettori convenzionati, sulla base dei parametri di Spedizione dichiarati dal Cliente; (b) la conclusione del contratto di trasporto con il Vettore selezionato, in nome di Yellohu e per conto del Cliente; (c) la generazione e l'erogazione della lettera di vettura (LDV) e della documentazione operativa associata; (d) il monitoraggio (tracking) dello stato della Spedizione fino alla consegna; (e) l'assistenza post-vendita per reclami, contestazioni, gestione difformità e sinistri; (f) i Servizi Accessori opzionali richiesti dal Cliente (Assicurazione Premium, preavviso, sponda idraulica, etc.) regolati dalle rispettive clausole.
2.4 Conferimento del mandato e accettazione delle CGT del Vettore. Con la conferma dell'ordine in checkout il Cliente conferisce a Yellohu il mandato di concludere il contratto di trasporto con il Vettore selezionato e dichiara di conoscere e accettare le Condizioni Generali di Trasporto del Vettore prescelto, integralmente richiamate nel rapporto Cliente↔Vettore (Art. 6 del presente contratto).
2.5 Esclusione del flow operativo. Le specifiche operative del servizio (procedura di acquisto, festività, cut-off di ritiro, modalità di tracking, formati di etichettatura) sono pubblicate nelle pagine "Aiuto" e "FAQ" del sito www.yellohu.it; tali pubblicazioni hanno valenza informativa e non integrano il presente contratto in senso giuridico.
3.1. Qualsiasi Cliente può registrarsi a Yellohu come Cliente Consumatore o Cliente Professionista. Yellohu concede al Cliente il diritto di usare il servizio e la relativa piattaforma. Il sito e la piattaforma sono di esclusiva proprietà di Intermediabox S.r.l. e tutelati dalle leggi sul diritto d'autore.
3.2. La registrazione è legata alla persona fisica o giuridica, non al singolo indirizzo email. È fatto divieto al Cliente di registrarsi con più indirizzi email per la medesima entità. Yellohu si riserva la facoltà di bloccare profili riconducibili allo stesso soggetto.
3.3. Al momento della registrazione, il Cliente è tenuto a inserire le informazioni anagrafiche richieste, quali nome, cognome (ovvero ragione sociale), indirizzo, P.IVA o codice fiscale, data di nascita ove pertinente.
3.4. Con la registrazione il Cliente dichiara di aver preso visione e accettato i termini e le condizioni del servizio, nonché l'Informativa Privacy.
3.5. Il Cliente registrato è l'unico responsabile del proprio profilo e della segretezza delle proprie credenziali di accesso.
3.6 Sospensione e blocco dell'account — procedura. Qualora Yellohu abbia motivo di ritenere che il Cliente abbia commesso inadempimenti gravi e ripetuti (a titolo esemplificativo: spedizione di merci vietate, dichiarazioni mendaci reiterate, mancato pagamento di supplementi correttamente addebitati e non contestati nei termini), Yellohu trasmette al Cliente, all'indirizzo email associato all'account, un preavviso scritto motivato indicante: (a) il fatto contestato; (b) le evidenze a supporto; (c) il termine entro cui il Cliente può presentare osservazioni difensive — non inferiore a 15 giorni per il Cliente Consumatore e 7 giorni per il Cliente Professionista. Yellohu si pronuncia con decisione motivata entro 10 giorni dalla ricezione delle osservazioni. La sospensione dell'account può essere disposta in via cautelare per il tempo necessario a istruire il contraddittorio, comunque non oltre 30 giorni; l'eventuale blocco definitivo è subordinato all'esito sfavorevole del contraddittorio. Yellohu ha altresì facoltà di sospendere o bloccare qualsiasi profilo riconducibile a un Cliente già sospeso o bloccato all'esito della procedura sopra disciplinata.
4.1 Dichiarazione del Cliente. Il Cliente dichiara e garantisce sotto la propria responsabilità la veridicità e completezza dei dati di peso reale, peso volumetrico, dimensioni e contenuto della Spedizione inseriti in checkout. La dichiarazione costituisce condizione essenziale del rapporto contrattuale ed è rilevante anche ai fini probatori in caso di difformità rilevata dal Vettore (Art. 8 del presente contratto).
4.2 Effetto della falsa dichiarazione. La dichiarazione inesatta o reticente del Cliente costituisce fatto del mittente ai sensi dell'art. 1693, comma 2, del codice civile, idoneo a esonerare il Vettore dalla responsabilità per perdita o avaria, e legittima Yellohu a ripetere dal Cliente i sovrapprezzi addebitati dal Vettore per difformità peso-volumetrica, secondo la procedura di cui all'Art. 8.
4.3 Peso volumetrico. Il peso volumetrico è calcolato secondo la formula pubblicata dal Vettore selezionato (tipicamente: lunghezza × larghezza × altezza in cm / divisore di settore — 5.000 per espresso aria, 4.000 per espresso strada, 6.000 per economy, salvo formule specifiche del singolo Vettore). Ai fini tariffari si applica il maggiore tra il peso reale e il peso volumetrico (peso tassabile, "chargeable weight").
4.4 Conseguenze in caso di adempimento inesatto. In caso di difformità tra i dati dichiarati e quelli rilevati dal Vettore, si applica la disciplina dell'Art. 8 del presente contratto (rilevazione difformità, addebito del supplemento, contestazione del Cliente, ADR). La disciplina dell'addebito è differenziata tra Cliente Consumatore e Cliente Professionista come specificato all'Art. 8.
4.5 Soglia per Cliente Professionista — reiterazione difformità. Per il Cliente Professionista, la sospensione cautelare di cui al comma 3.6 può essere disposta a partire dalla quinta difformità rilevata in dodici mesi, fermo il diritto del Cliente di chiedere il ripristino dell'account a seguito del pagamento dei supplementi non contestati e in conformità alla procedura di contraddittorio di cui al medesimo comma 3.6. La presente clausola non si applica al Cliente Consumatore, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera b, del Codice del Consumo.
5.1. Il Cliente è tenuto a provvedere all'imballaggio della merce con modalità idonee a garantire un regolare espletamento delle operazioni di carico, scarico, movimentazione e trasporto, e a un'idonea prevenzione della perdita o avaria della merce, in conformità con le linee guida pubblicate da Yellohu e con le prescrizioni del Vettore selezionato.
5.2. Il Cliente dichiara di manlevare e tenere indenne Yellohu da ogni danno, reclamo o spesa derivante da violazione delle prescrizioni di imballaggio, da mancanza o inadeguatezza dell'imballaggio, ovvero dalla mancata segnalazione di cautele necessarie al maneggio delle merci (merci fragili, deperibili, sensibili a temperatura, etc.).
5.3. La spedizione di merce non imballata, imballata in modo inadeguato, o sprovvista delle indicazioni di cautela richieste, avviene a esclusivo rischio del Cliente. Restano fermi i limiti di responsabilità del Vettore di cui agli artt. 6 e 10 del presente contratto e i diritti inderogabili del Cliente Consumatore ai sensi del Codice del Consumo.
5.4 Conservazione dell'imballo ai fini probatori. In caso di sinistro, è interesse del Cliente — e si raccomanda al Cliente di indicare al destinatario — la conservazione del contenuto della Spedizione e dell'imballo originario per consentire un'eventuale perizia da parte del Vettore o del Provider Premium. La mancata conservazione non determina la decadenza del diritto al risarcimento, ma può rendere più difficoltosa la prova del danno e del nesso causale ai sensi dell'art. 2697 del codice civile. Restano ferme le tutele inderogabili del Cliente Consumatore.
6.1. Il Cliente, al momento della conferma dell'ordine, conferisce a Intermediabox S.r.l. il potere di stipulare in nome proprio e per conto del Cliente un contratto di trasporto merci con il Vettore selezionato.
6.2. Il contratto di trasporto con il Vettore è regolato dalla legge italiana. La responsabilità vettoriale è disciplinata dall'art. 1696 c.c. come modificato dal D.Lgs. 286/2005 per le spedizioni nazionali (limite di € 1,00 per kg di merce perduta o avariata, salvo diverso accordo scritto), dalla Convenzione CMR di Ginevra del 1956 per le spedizioni stradali internazionali (8,33 DSP per kg) e dalle Convenzioni di Varsavia (1929) o Montreal (1999) per le spedizioni aeree internazionali.
6.3. Il Vettore si riserva il diritto di aprire, ispezionare ed esaminare qualsiasi spedizione affidatagli in qualunque momento, nei limiti di legge.
6.4. Le Condizioni Generali di Trasporto dei singoli Vettori costituiscono parte integrante e sostanziale del rapporto Cliente↔Vettore e sono richiamate nel presente contratto per relationem.
6.5. I Vettori con cui Yellohu opera includono BRT, DHL, FedEx, Poste Italiane, UPS e altri vettori selezionati. I relativi termini e condizioni di trasporto sono consultabili sui siti ufficiali di ciascun Vettore e sintetizzati nelle pagine "Aiuto" del sito www.yellohu.it.
6.6. Il Cliente è l'unico soggetto responsabile dell'eventuale violazione delle Condizioni Generali del Vettore e si impegna a manlevare e tenere indenne Yellohu da ogni responsabilità in merito.
6.7. Yellohu non risponde in nessun caso dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal Vettore, salvi i limiti di cui all'Art. 9 del presente contratto e fermi i diritti inderogabili del Cliente Consumatore.
7.1 Modalità di pagamento. Il Cliente paga il corrispettivo della Spedizione contestualmente alla conferma dell'ordine in checkout, mediante i metodi di pagamento abilitati e processati dal provider Stripe Payments Europe Ltd. (sede legale Dublino, Irlanda) in regime di Strong Customer Authentication ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2018/389. Il Cliente autorizza Yellohu, mediante mandato off-session ai sensi del Reg. (UE) 2018/389, all'addebito automatico di eventuali supplementi rilevati ex post (Art. 8 del presente contratto).
7.2 Regime IVA. Il regime IVA applicato alla fatturazione del corrispettivo è differenziato secondo la natura del Cliente: (a) Cliente Consumatore residente in Italia o Cliente Professionista non titolare di P.IVA UE: IVA al 22% inclusa nel prezzo totale comunicato in checkout; (b) Cliente Professionista intra-UE titolare di P.IVA validata VIES: regime di non imponibilità ex art. 7-ter D.P.R. 633/1972 con reverse charge, previa validazione della P.IVA mediante il sistema VIES (Reg. (UE) 904/2010); (c) Cliente extra-UE: regime di non imponibilità ex art. 9 D.P.R. 633/1972, fatti salvi gli oneri doganali del paese di destinazione (Art. 12 del presente contratto).
7.3 Fatturazione elettronica. Per il Cliente Professionista residente o stabilito in Italia, la fattura è emessa in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/1972. Per il Cliente Consumatore è emessa ricevuta fiscale o documento equivalente.
7.4 Tempi di emissione. Yellohu emette la fattura per il corrispettivo principale alla conferma dell'ordine (presa in carico da parte del Vettore). Eventuali fatture integrative per supplementi rilevati ex post (Art. 8) sono emesse contestualmente all'addebito.
7.5 Mancato pagamento e mora. In caso di mancato pagamento alla scadenza, Yellohu si riserva la facoltà di applicare gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002 (importo forfettario di € 40 + tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali), fatta salva la prova del maggior danno e fermo restando l'eventuale recupero spese di sollecito a carico del Cliente Professionista. La presente clausola si applica nei limiti consentiti dal Codice del Consumo (art. 33 Cod. Cons.) per il Cliente Consumatore.
8.1 Premessa qualificatoria — Yellohu spedizioniere, rilevazione vettore certificata. Yellohu opera in qualità di spedizioniere ai sensi dell'art. 1737 del codice civile (cfr. Art. 1.2 del presente contratto) e non esegue direttamente il trasporto delle merci. La rilevazione del peso, delle dimensioni e del contenuto delle Spedizioni avviene presso i centri di smistamento del Vettore prescelto, mediante strumenti di pesatura conformi alla Direttiva 2014/32/UE (MID — Measuring Instruments Directive), recepita in Italia con il D.Lgs. 84/2016 (allegato MI-006 relativo agli strumenti automatici di pesatura selettiva). Tali strumenti, soggetti a verifiche metrologiche periodiche da parte degli organismi accreditati, costituiscono base tecnica della rilevazione operata dal Vettore in fase di accettazione, transito o consegna.
8.2 Obblighi dichiarativi del Cliente. Il Cliente dichiara e garantisce sotto la propria responsabilità la veridicità dei dati di peso, dimensioni e contenuto della Spedizione inseriti in checkout (cfr. Art. 4 del presente contratto). La dichiarazione inesatta del Cliente costituisce fatto del mittente ai sensi dell'art. 1693, comma 2, del codice civile, e legittima il Vettore al rifiuto del trasporto, alla rideterminazione del corrispettivo ovvero all'applicazione di un supplemento per difformità.
8.3 Rilevazione di difformità e supplemento del Vettore. Qualora il Vettore, nel corso delle operazioni di accettazione, smistamento, transito o consegna, rilevi una difformità tra i dati dichiarati dal Cliente e i dati effettivi della Spedizione, lo stesso comunica a Yellohu il supplemento applicabile, accompagnato da estratto della fattura del Vettore e dettaglio del calcolo. In quanto mandatario del Cliente ai sensi dell'art. 1737 c.c., Yellohu trasla l'onere economico al Cliente — comprensivo del margine commerciale Yellohu e dell'IVA applicabile — esercitando il diritto al rimborso delle anticipazioni ai sensi dell'art. 1720 del codice civile.
8.4 Termine non perentorio per l'addebito. Yellohu ha diritto di addebitare al Cliente il supplemento di cui al comma 8.3 entro un termine, non perentorio, di 60 giorni dalla data di prenotazione della Spedizione sul sito. Il termine non è perentorio in considerazione del ciclo di fatturazione del Vettore, le cui rettifiche possono essere comunicate a cadenza quindicinale o mensile e successivamente verificate.
8.5 Modalità dell'addebito. L'addebito del supplemento di cui al comma 8.3 avviene automaticamente sul metodo di pagamento associato all'ordine, in regime off-session ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2018/389 (SCA — Strong Customer Authentication), in forza dell'autorizzazione preventiva conferita dal Cliente al momento della conferma dell'ordine (Art. 7 del presente contratto). Contestualmente all'addebito Yellohu invia al Cliente, all'indirizzo email associato all'account, una notifica che riporta: (a) la voce di difformità rilevata dal Vettore (peso, dimensioni, contenuto); (b) l'estratto della fattura del Vettore o documento equivalente; (c) il dettaglio del calcolo del supplemento (componente Vettore, margine Yellohu, IVA); (d) il link alla procedura di reclamo / contestazione di cui ai successivi commi. L'importo del supplemento differito è proporzionato alla difformità rilevata dal vettore e calcolato secondo il listino tariffario applicabile alla classe peso/dimensioni effettiva al momento della rilevazione. In nessun caso l'addebito differito può configurarsi come penale o sanzione, ma solo come reintegro del corrispettivo dovuto al vettore maggiorato del margine standard di Yellohu e dell'IVA di legge.
8.6 Onere della prova. La rilevazione del Vettore, effettuata mediante strumenti certificati ai sensi del comma 8.1, costituisce documento tecnico di rilevazione attendibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 del codice civile. Spetta al Cliente che intenda contestare la rilevazione fornire prova contraria specifica, mediante una o più delle seguenti documentazioni a titolo non esaustivo: (a) fotografie del pacco, datate, con bilancia tarata recante il marchio metrologico (M nel pentagono o equivalente CE); (b) scontrino di pesatura emesso da centro di pesatura autorizzato (es. Centro di Taratura LAT, sede operatore postale, centro di logistica certificato); (c) video registrato della pesatura, con timestamp e visibilità dell'unità di misura sullo strumento; (d) certificazione di centro logistico professionale del Cliente, ove disponibile.
Inversione bilanciante a favore del Cliente (clausola di buona fede consumer-friendly): qualora il Cliente produca, a corredo della contestazione, documentazione tecnica idonea (in particolare fotografie con bilancia tarata e marchio metrologico, scontrino di pesatura emesso da centro autorizzato, video pesatura datato), spetta a Yellohu fornire prova ulteriore della correttezza della rilevazione del Vettore, richiedendone i tracciati di pesatura al Vettore medesimo e mettendoli a disposizione del Cliente. L'inversione bilanciante è disposta nel rispetto e in conformità all'art. 33, comma 2, lettera p, del Codice del Consumo (presunzione di vessatorietà delle clausole che invertono a danno del consumatore l'onere della prova).
8.7 Termine non perentorio per la contestazione. Il Cliente che intenda contestare il supplemento di cui al comma 8.5 deve trasmettere a Yellohu, mediante il canale di reclamo indicato nella notifica, la propria contestazione corredata della documentazione probatoria di cui al comma 8.6, entro i seguenti termini ordinatori, non perentori, decorrenti dalla data della notifica di addebito: (a) 30 giorni per il Cliente Consumatore; (b) 14 giorni per il Cliente Professionista.
Decorso il termine, Yellohu si riserva la facoltà — non l'obbligo — di esaminare la contestazione, ferma restando l'oggettiva impossibilità, decorso un congruo termine, di garantire la verifica retroattiva con il Vettore (in particolare laddove il Vettore stesso abbia chiuso il proprio ciclo di fatturazione interno, tipicamente trimestrale). Yellohu fornisce risposta motivata alla contestazione tempestivamente proposta entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione, fatta salva l'estensione necessaria per acquisire dal Vettore i tracciati di rilevazione di cui al comma 8.6.
8.8 Esito della contestazione e ADR. In caso di accoglimento della contestazione, Yellohu provvede al rimborso integrale del supplemento addebitato, inclusivo dell'IVA, sul metodo di pagamento di origine, entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione di accoglimento. In caso di rigetto motivato, il Cliente Consumatore ha facoltà di adire — alternativamente o in via gradata — i seguenti organismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) ai sensi degli artt. 141 ss. e 141-decies del Codice del Consumo: (a) ConciliaWeb di AGCOM — procedura di conciliazione online cross-settoriale per controversie consumer (https://conciliaweb.agcom.it); (b) RisolviOnline della Camera Arbitrale di Milano — procedura ADR alternativa (https://www.risolvionline.com); (c) Piattaforma ODR della Commissione Europea — per controversie cross-border ai sensi del Reg. (UE) 524/2013 (https://ec.europa.eu/consumers/odr).
Resta ferma la facoltà del Cliente di adire l'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'Art. 11-bis del presente contratto, anche dopo aver esperito senza successo il tentativo di conciliazione.
9.1 Qualifica e perimetro della responsabilità. Yellohu opera in qualità di spedizioniere ai sensi dell'art. 1737 del codice civile e risponde nei limiti previsti dall'art. 1740 del codice civile, ossia per la diligenza professionale nello svolgimento dell'incarico, con particolare riferimento alla scelta del Vettore tra quelli abilitati, alla predisposizione corretta della documentazione di spedizione e all'erogazione delle prestazioni accessorie convenute. Yellohu non risponde dei fatti del Vettore prescelto, salvo il caso di colpa nella scelta del medesimo (culpa in eligendo), che ricorre quando la scelta sia stata effettuata in violazione delle regole di prudenza e diligenza professionale. La responsabilità del Vettore è regolata dalle proprie Condizioni Generali di Trasporto e dalle norme di settore applicabili (art. 1693 c.c.; art. 1696 c.c. per il limite legale di 1 € per kg nei trasporti nazionali; CMR di Ginevra del 1956 per lo stradale internazionale; Convenzione di Montreal del 1999 per l'aereo internazionale).
9.2 Limiti di responsabilità — Cliente Professionista. Nei rapporti con il Cliente Professionista, e nei limiti consentiti dall'art. 1229 del codice civile (esclusione delle clausole che escludono o limitano la responsabilità per dolo o colpa grave), Yellohu non risponde dei danni derivanti dall'esecuzione del trasporto da parte del Vettore o dalla gestione della Spedizione, salvo il caso di dolo o colpa grave proprio. Il risarcimento eventualmente dovuto è in ogni caso limitato: (a) al valore corrispondente al limite risarcitorio applicabile al Vettore prescelto in base alla normativa uniforme (art. 1696 c.c. per il nazionale, CMR per lo stradale internazionale, Convenzione di Montreal per l'aereo internazionale), che opera quale tetto del risarcimento dovuto da Yellohu; (b) con esclusione dei danni indiretti, consequenziali, da mancato guadagno, da perdita di utili, di clientela, di avviamento, di mercato, di reputazione, di opportunità.
9.3 Limiti di responsabilità — Cliente Consumatore. Nei rapporti con il Cliente Consumatore restano ferme le tutele inderogabili del Codice del Consumo. In particolare, sono inefficaci nei confronti del Cliente Consumatore le clausole che limitino la responsabilità di Yellohu per dolo o colpa grave (art. 33, comma 2, lettera b, del Codice del Consumo) ovvero la responsabilità per fatti dei mandatari di Yellohu (art. 33, comma 2, lettera q, del Codice del Consumo). Yellohu risponde nei confronti del Cliente Consumatore secondo le regole generali del codice civile (art. 1218, 1740 c.c.), fermo il limite del risarcimento ai soli danni che siano conseguenza immediata e diretta della propria condotta (art. 1223 c.c.) e fermo il rinvio ai limiti risarcitori del Vettore quale tetto del risarcimento dovuto.
10.1 Responsabilità del Vettore — copertura ex lege. Il trasporto delle merci è coperto, in via automatica e gratuita, dalla responsabilità del Vettore ai sensi delle norme di settore applicabili: art. 1696 del codice civile per le spedizioni nazionali (limite di € 1 per kg di peso lordo della merce perduta o avariata, salvo dolo o colpa grave del Vettore); Convenzione CMR di Ginevra del 1956 per le spedizioni stradali internazionali (limite di 8,33 DSP per kg); Convenzione di Montreal del 1999 per le spedizioni aeree internazionali (limite di 22 DSP per kg). I termini, le modalità di reclamo e gli oneri probatori sono regolati dalle Condizioni Generali di Trasporto del Vettore selezionato e dalle relative norme di settore (Art. 6 e 11 del presente contratto).
10.2 Assicurazione Premium — copertura integrativa opzionale. Yellohu rende disponibile, in qualità di intermediario, una copertura assicurativa integrativa denominata "Assicurazione Premium", erogata da provider terzo (di seguito anche "Provider Premium") ai sensi del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e degli artt. 1882-1932 del codice civile. L'Assicurazione Premium è offerta:
(a) al Cliente Consumatore in regime di opt-in (selezione attiva in checkout);
(b) al Cliente Professionista titolare di P.IVA, in regime di default + opt-out (attivazione automatica con facoltà di rifiuto in checkout o in qualsiasi momento dalle impostazioni dell'account), subordinatamente al ricorrere delle seguenti condizioni di eleggibilità: (i) Cliente titolare di P.IVA; (ii) valore dichiarato della Spedizione ≤ € 100.000 per spedizione, per giorno e per Vettore; (iii) paese di origine e destinazione non incluso nella lista embargo allegata. La regolamentazione contrattuale di dettaglio dell'opt-out e della dichiarazione di accettazione specifica è contenuta nell'art. 7 del signup_contract_b2b.md (clausola sottoposta ad approvazione specifica ex art. 1341 c.c.).
10.3 Massimali, franchigie ed esclusioni. L'Assicurazione Premium prevede:
(a) massimale: pari allo 0,5% del valore dichiarato della Spedizione, fino a un cap di € 100.000 per Cliente, per spedizione, per giorno di spedizione, per Vettore;
(b) franchigia: pari al 10% del valore del documento fiscale, con un minimo di € 50, applicabile esclusivamente nei rapporti con il Cliente Professionista (la franchigia non è opponibile al Cliente Consumatore ai sensi dell'art. 33, c. 2, lett. b, Cod. Cons.);
(c) esclusioni: la copertura non opera in relazione a (i) categorie merceologiche elencate nella Sezione 3 ("Box Esclusioni Premium") del documento forbidden_items.md v2 — tra cui, a titolo non esaustivo, animali vivi, banconote/contanti/metalli preziosi, opere d'arte in vetro/porcellana/cristallo, liquidi alcolici, mobili, container, sigarette/alcolici/prodotti tabacchi, materiali pericolosi ADR/IATA — (ii) paesi inclusi nella lista embargo allegata; (iii) rischi tassativamente esclusi dalle Condizioni Generali del Provider Premium (graffi/ammaccature cosmetici, depreciation, danni da uso, contenuti accettati senza firma, rischi nucleari/cyber/biologici, esiti di forza maggiore — guerra, embargo, terrorismo, pandemie, scioperi, pirateria).
10.4 Yellohu come intermediario — perimetro delle obbligazioni. Yellohu agisce nell'erogazione dell'Assicurazione Premium esclusivamente quale intermediario tra il Cliente e il Provider Premium. Il rapporto assicurativo si instaura direttamente tra il Cliente (assicurato) e il Provider Premium (assicuratore). Yellohu non assume la qualifica di assicuratore né garantisce il pagamento del sinistro, fermo restando l'obbligo di trasmettere tempestivamente al Provider Premium la denuncia di sinistro del Cliente e la documentazione di sua competenza. Il Provider Premium è disclosed nell'Informativa Privacy in qualità di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), senza identificazione nominativa nel presente Art. 10. La procedura di liquidazione del sinistro è regolata dalle Condizioni Generali del Provider Premium, comunicate al Cliente in fase di attivazione della copertura.
11.1 Regime delle spedizioni internazionali. Le spedizioni internazionali (con paese di destinazione diverso dall'Italia) sono regolate dalle Condizioni Generali di Trasporto del Vettore selezionato e dalle convenzioni internazionali applicabili in funzione della modalità di trasporto: (a) trasporto stradale internazionale: Convenzione CMR di Ginevra del 19 maggio 1956 (ratificata in Italia con L. 1621/1962), limite di responsabilità del Vettore pari a 8,33 DSP per kg di peso lordo (art. 23 CMR), termini di reclamo e prescrizione conformi agli artt. 30-32 CMR; (b) trasporto aereo internazionale: Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, limite di responsabilità del Vettore pari a 22 DSP per kg, termini di reclamo perentori (7 giorni dalla consegna per avaria, 14 giorni per ritardo, 21 giorni per smarrimento) ai sensi dell'art. 31 della Convenzione; resta residualmente applicabile la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 ai trasporti verso o da Stati non aderenti alla Convenzione di Montreal.
11.2 Merci pericolose internazionali. Le spedizioni di merci pericolose (classificate come tali ai sensi dell'Accordo ADR per il trasporto stradale, recepito in Italia con il D.Lgs. 35/2010, e delle norme IATA-DGR per il trasporto aereo) sono soggette a divieto salvo accordo specifico preventivo con Yellohu e il Vettore selezionato, nel rispetto delle prescrizioni di etichettatura, imballaggio e documentazione previste dalle norme di settore (cfr. forbidden_items.md Sezione 1).
11.3 Scelta del Vettore internazionale. Il Cliente è responsabile della scelta del Vettore in funzione del paese di destinazione e della tipologia merceologica della Spedizione. Alcuni Vettori non operano in determinate aree geografiche o per determinate categorie merceologiche; le restrizioni applicabili sono pubblicate nelle pagine "Aiuto" del sito www.yellohu.it e ricapitolate in checkout al momento della selezione del Vettore.
11-bis.1 Cliente Consumatore — foro inderogabile. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e validità del presente contratto, qualora il Cliente sia qualificabile come Cliente Consumatore ai sensi dell'art. 3, lett. a, del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), è competente in via esclusiva il giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Cliente Consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera u, del Codice del Consumo. La presente clausola non è derogabile a sfavore del Cliente Consumatore. Per controversie con Cliente Consumatore residente in altro Stato membro dell'Unione Europea, restano ferme le disposizioni del Regolamento (UE) 1215/2012 (Bruxelles I-bis) sulla competenza giurisdizionale e del Regolamento (CE) 593/2008 (Roma I) sulla legge applicabile, e in ogni caso le tutele inderogabili per il consumatore previste dal diritto del paese di residenza abituale del medesimo.
11-bis.2 Cliente Professionista — foro esclusivo Tribunale di Ferrara. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e validità del presente contratto, qualora il Cliente sia qualificabile come Cliente Professionista ai sensi dell'art. 3, lett. c, del Codice del Consumo, è competente in via esclusiva il Tribunale di Ferrara, in deroga convenzionale ai fori generali di cui agli artt. 18 e 19 del codice di procedura civile. La presente clausola, in quanto comportante deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, è soggetta ad accettazione specifica per iscritto ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, mediante consent flag dedicato in fase di registrazione (cfr. signup_contract_b2b.md art. 15 — clausole vessatorie sottoposte ad approvazione specifica). Resta ferma la facoltà delle parti di esperire la mediazione facoltativa ai sensi del D.Lgs. 28/2010 quale strumento alternativo alla composizione giudiziale.
12.1 Responsabilità documentale del Cliente. Per le spedizioni con paese di destinazione extra-UE, il Cliente è responsabile della completa, corretta e veritiera dichiarazione doganale della Spedizione, ivi inclusi: (a) descrizione della merce; (b) valore commerciale; (c) codice di nomenclatura combinata (TARIC); (d) paese di origine; (e) ogni altra informazione richiesta dalla normativa doganale del paese di destinazione.
12.2 Codice EORI. Per le spedizioni in import/export con paesi extra-UE il Cliente fornisce a Yellohu il proprio codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) ovvero, in mancanza, il codice fiscale o partita IVA equivalente accettato dalle autorità doganali competenti. Yellohu non utilizza in alcun caso codici EORI propri o di Intermediabox S.r.l. in luogo del codice del Cliente; il dato è acquisito e trasmesso al Vettore così come dichiarato dal Cliente.
12.3 Sanzione per dichiarazione mendace. Le dichiarazioni doganali rese dal Cliente costituiscono autocertificazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000. Le dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi o l'uso di atti falsi sono sanzionati ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e delle leggi penali e tributarie applicabili. Yellohu si riserva la facoltà di sospendere la Spedizione e di segnalare alle autorità competenti la condotta del Cliente in caso di sospetto di dichiarazione mendace, manlevando contestualmente il Vettore da ogni conseguenza.
12.4 Oneri doganali e Incoterms. Salvo diversa scelta del Cliente in checkout, la Spedizione viaggia in regime DAP (Delivered At Place — Incoterms 2020): il Cliente Mittente sostiene gli oneri di trasporto fino al luogo di consegna, mentre il destinatario sostiene i dazi e l'IVA all'importazione. È facoltà del Cliente Mittente selezionare in checkout il regime DDP (Delivered Duty Paid) per i Vettori abilitati, addossandosi anche dazi e IVA all'importazione. Le altre opzioni Incoterms (FCA, EXW, etc.) non sono attualmente abilitate.
12.5 Rifiuto in dogana e rientro della Spedizione. In caso di rifiuto della Spedizione da parte delle autorità doganali del paese di destinazione, per qualsivoglia causa imputabile al Cliente (dichiarazione incompleta, valore non veritiero, documentazione mancante, merce regolamentata), il Cliente è tenuto a rimborsare a Yellohu — anche in via di rivalsa per anticipazioni effettuate al Vettore ai sensi dell'art. 1720 del codice civile — i costi di stoccaggio, di rientro e di smaltimento eventualmente sostenuti.
13.1. Sono escluse la responsabilità di Yellohu e del Vettore per inadempimenti, ritardi o mancata esecuzione del trasporto dovuti a caso fortuito o forza maggiore (art. 1218 e 1256 c.c.), ossia a eventi imprevedibili, inevitabili e non imputabili alla parte obbligata. Sono in particolare riconducibili a forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo: calamità naturali, eventi meteorologici eccezionali, scioperi generali o di settore, atti dell'autorità, embarghi, conflitti armati, atti di terrorismo, pandemie, blocchi doganali, interruzioni delle reti di trasporto, atti od omissioni di terzi (dogane, autorità aeroportuali, pubblici ufficiali) sui quali Yellohu e il Vettore non abbiano controllo.
13.2. Al verificarsi di un evento di forza maggiore Yellohu informa tempestivamente il Cliente e si adopera, nei limiti della diligenza professionale, per minimizzare l'impatto dell'evento sull'esecuzione della Spedizione. È esclusa, nei limiti consentiti dalla legge applicabile, la responsabilità di Yellohu per smarrimento, danneggiamento, ritardo o mancata consegna determinati da eventi fortuiti o non controllabili, ovvero da atti o omissioni imputabili al Cliente o a terze parti.
13.3. Restano ferme le tutele inderogabili del Cliente Consumatore ai sensi del Codice del Consumo, in particolare con riguardo all'art. 33, comma 2, lettera b, del Codice del Consumo (clausole che escludono o limitano la responsabilità del professionista per dolo o colpa grave).
14.1 Facoltà di modifica e preavviso. Yellohu si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto — ivi incluse le clausole economiche, le clausole tecniche e le condizioni dei Servizi Accessori — per giustificato motivo (in particolare: variazione delle Condizioni Generali del Vettore, variazione della normativa applicabile, evoluzione dei processi tecnici/operativi, esigenze di compliance e sicurezza). Le modifiche sono comunicate al Cliente con preavviso pari a: (a) 30 giorni per il Cliente Consumatore, mediante comunicazione individuale all'indirizzo email associato all'account, banner in-app, e — per modifiche sostanziali — flag di richiesta di nuova accettazione (re-acceptance) all'accesso successivo; (b) 15 giorni per il Cliente Professionista, con le medesime modalità.
14.2 Diritto di recesso senza oneri. Qualora il Cliente non intenda accettare le modifiche notificate, ha facoltà di recedere dal presente contratto senza oneri — ferma restando l'esecuzione delle Spedizioni eventualmente già confermate alle condizioni vigenti al momento della conferma — entro la data di efficacia delle modifiche, mediante comunicazione scritta a Yellohu (email a legale@yellohu.it), ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera m, del Codice del Consumo. La presente facoltà non è derogabile a sfavore del Cliente Consumatore.
14.3 Versionamento, broadcast e re-acceptance. Ciascuna versione del presente contratto è identificata con numero di versione e data di efficacia (effective_from), tracciata nel sistema di gestione contenuti legali di Yellohu (versioning audit). Per modifiche sostanziali (che incidano sulle clausole economiche, sui termini di reclamo, sui limiti di responsabilità, sul foro competente), Yellohu attiva la procedura di re-acceptance che richiede al Cliente la riconferma esplicita delle nuove condizioni all'accesso successivo, fermo il diritto di recesso di cui al comma 14.2. Per modifiche minori (correzioni redazionali, aggiornamenti normativi non sostanziali, cambiamenti di indirizzi/recapiti) la comunicazione è meramente informativa, senza re-acceptance, restando ferma la facoltà di recesso del Cliente.
15.1 Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali del Cliente è Intermediabox S.r.l., con sede legale in Via Nino Bixio 13, 44042 Cento (FE), P.IVA 02891060341, contattabile all'indirizzo email privacy@yellohu.it.
15.2 Informativa Privacy. Per la disciplina completa del trattamento dei dati personali — finalità, basi giuridiche, periodi di conservazione, destinatari, eventuali trasferimenti extra-UE, modalità di esercizio dei diritti dell'interessato — il Cliente è invitato a consultare l'Informativa Privacy disponibile alla pagina www.yellohu.it/privacy-policy, redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 (Codice Privacy).
15.3 Basi giuridiche e finalità in sintesi. Il trattamento dei dati personali del Cliente avviene sulla base delle seguenti basi giuridiche, in funzione della finalità: (a) esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera b, GDPR (gestione ordini, fatturazione, comunicazione operativa, customer support); (b) adempimento di obblighi di legge ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera c, GDPR (fatturazione elettronica, conservazione documentale, antiriciclaggio, dogana); (c) legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera f, GDPR (prevenzione frodi, sicurezza spedizioni, AI cargo analysis); (d) consenso ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera a, GDPR (marketing, profilazione, cookies non necessari).
15.4 Diritti dell'interessato. Il Cliente può esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) — accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione — secondo le modalità descritte nell'Informativa Privacy.
15.5 Responsabili esterni del trattamento. Yellohu si avvale di responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nominati con apposito atto giuridico ex art. 28.3 GDPR. L'elenco aggiornato per categoria (Vettori, provider di pagamento, provider email, hosting, fatturazione elettronica, provider Premium) è pubblicato nell'Informativa Privacy. Per il dettaglio dei trasferimenti extra-UE e delle relative misure di adeguatezza (Standard Contractual Clauses 2021/914, Data Privacy Framework, decisioni di adeguatezza), si rinvia all'Informativa Privacy.
Ultimo aggiornamento: 26 aprile 2026 — versione 2